Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 11/06/1998 n. 180

Art. 3 - Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992. n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, è fissato in centottanta giorni. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già in- corporati ed in servizio, possono essere, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 1999, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, per esigenze connesse alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. I soggetti stessi non ancora incorporati possono, altresì, ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti nteressati i e 1999, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a se- guito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato.

Art. 4 - Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci le- gali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti prioratà: attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque; altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio; nuovi insediamenti produttivi. Alle imprese industriali, artigianali, agroindustriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonché per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Il terreno di risulta è acquisito al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 fino al 2007 e regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997 n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

Art. 5 - Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma1. Nelle predette graduatorie sono inserite: le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive; le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regoamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e l dell'artigianato 20 ottobre 1995 n. 527, Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma1.

Art. 6 - Interventi a favore dei comuni. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contri- buto pari al 20 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge. Ai comuni di cui al comma 1 è comunicata la terza rata dei trasferimenti eraiali relativi r ficazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, co to-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

 

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